Criteri e modalità

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 comma 1

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Criteri e modalità

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 comma 1

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

L’Ente può concedere contributi ai seguenti soggetti:
a) enti e associazioni pubbliche o private, riconosciute o non riconosciute, senza scopo di lucro che svolgono attività di studio e ricerca finalizzata alla conservazione ed allo sviluppo delle conoscenze culturali e scientifiche sull’automobilismo, in cui l’Ente partecipi per il rilievo dell’attività svolta dall’associazione medesima rispetto alle finalità istituzionali dell’Automobile Club Lecce;
b) enti e soggetti privati, con o senza scopo di lucro, i quali svolgano attività o promuovano iniziative aventi rilevanza specifica per l’Automobile Club Lecce, in coerenza con le finalità istituzionali dell’Ente;
c) società di diritto privato in controllo pubblico, per i presupposti ed i fini istituzionali della Federazione.

L'Ente non eroga contributi a soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

L’Automobile Club Lecce può concedere contributi per realizzare attività o iniziative coerenti con le finalità istituzionali dell’Ente, nell’ambito dei settori di seguito indicati:
a) educazione e sicurezza stradale;
b) mobilità e ambiente;
c) promozione e sviluppo del turismo automobilistico provinciale;
d) cultura dell’auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
e) collezionismo storico automobilistico;
f) tutela degli automobilisti;
g) tutela e sviluppo dell’associazionismo;
h) attività sportiva automobilistica

L’atto di concessione è materia riservata in via esclusiva al Consiglio Direttivo dell’Ente e/o al Presidente dell'Ente sulla base del Regolamento per la concessione di contributi ed erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati.

Gli estremi dei singoli provvedimenti sono disponibili nella sottosezione – Provvedimenti Organi Indirizzo Politico. 

Si invitano tutti coloro abbiamo intenzione di formulare una richiesta di contributo a rispettare i termini previsti dal regolamento.


Le domande di contributo devono essere presentate:
- entro il 10 Settembre di ciascun anno per le iniziative in programma nel primo semestre dell’anno successivo;
- entro il 10 Marzo di ciascun anno per le iniziative in programma nel secondo semestre dell’anno stesso;

Regolamento per la concessione di contributi ed erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati (art. 12 Legge 241/1990)

All.1 Domanda di assegnazione contributo

All. 2 Richiesta di liquidazione contributo

Contenuto inserito il 22-01-2018 aggiornato al 06-06-2024

Ricerca

Nessun elemento presente
Facebook Twitter Linkedin
Il Portale Amministrazione Trasparente dell'Automobile Club è basato sul riuso della soluzione applicativa PAT. CREDITI